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Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali. |
LEGGE 21 febbraio 2006, n.102
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TTESTO
Art. 1 (Modifiche all'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
Art. 2 (Elevazione delle pene edittali per i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi e gravissime)
Art. 3 (Disposizioni processuali)
Art. 4 (Abbreviazione dei termini per le indagini preliminari e per la fissazione della data del giudizio)
Art. 5 (Liquidazione anticipata di somme in caso di incidenti stradali)
Testo
Indice - Precedente - Successivo - Note ad art. 1
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 222 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285)
1. Il comma 2 dell'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, è sostituito dai seguenti:
"2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la
sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando
dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la
sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio
colposo la sospensione è fino a quattro anni.
2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di
applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del
codice di procedura penale".
Indice - Precedente - Successivo - Note ad art. 2
Art. 2.
(Elevazione delle pene edittali per i reati di omicidio colposo
e di lesioni colpose gravi e gravissime)
1. Il secondo comma dell'articolo 589 del codice penale è sostituito
dal seguente:
"Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina
della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque
anni".
2. Il terzo comma dell'articolo 590 del codice penale è sostituito
dal seguente:
"Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione
delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni
gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro
500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della
reclusione da uno a tre anni".
Indice - Precedente - Successivo - Note ad art. 3
Art. 3.
(Disposizioni processuali)
1. Alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni,
conseguenti ad incidenti stradali, si applicano le norme processuali
di cui al libro II, titolo IV, capo I del codice di procedura civile.
Indice - Precedente - Successivo - Note ad art. 4
Art. 4.
(Abbreviazione dei termini per le indagini preliminari
e per la fissazione della data del giudizio)
1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 406 del codice di procedura
penale è inserito il seguente:
"2-ter. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589,
secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, la proroga di
cui al comma 1 può essere concessa per non più di una volta".
2. All'articolo 416 del codice di procedura penale è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"2-bis. Qualora si proceda per il reato di cui all'articolo 589,
secondo comma, del codice penale, la richiesta di rinvio a giudizio
del pubblico ministero deve essere depositata entro trenta giorni
dalla chiusura delle indagini preliminari".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 429 del codice di procedura penale
è inserito il seguente:
"3-bis. Qualora si proceda per il reato di cui all'articolo 589,
secondo comma, del codice penale, il termine di cui al comma 3 non
può essere superiore a sessanta giorni".
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 552 del codice di procedura penale
sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti
dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale, il decreto di
citazione a giudizio deve essere emesso entro trenta giorni dalla
chiusura delle indagini preliminari.
1-ter. Qualora si proceda per talun